UFFICIALE – Clamoroso, Ciliverghe-Crema si rigiocherà: annullato il 2-1. Il comunicato del Giudice Sportivo

UFFICIALE – Clamoroso, Ciliverghe-Crema si rigiocherà: annullato il 2-1. Il comunicato del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, preso visione del reclamo presentato dal Crema, dà ragione al club, per cui si dovrà rigiocare la gara contro il Ciliverghe disputata lo scorso 5 Gennaio, e terminata con il punteggio di 2-1 in favore dei padroni di casa. Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo:

CILIVERGHE MAZZANO -CREMA 1908 S.S.D.AR.L.

Il Giudice Sportivo,

-esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla AC CREMA 1908 SSDRL e con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la conseguente ripetizione, poiché l’Arbitro sarebbe incorso in errore tecnico, avendo convalidato una segnatura della POL. CILIVERGHE MAZZANO ad esito di un’azione di gioco avviata da calcio d’angolo e incui il n. 4, MASPERO ALESSANDRO, calciava per due volte il pallone, prima e dopoche il medesimo colpiva il palo, senza che s’interponesse alcun tocco da parte di un calciatore avversario.

-rilevato che il direttore di gara ha espressamente riconosciuto, con dichiarazione resa per iscritto il 18 gennaio 2019 e debitamente sottoscritta, l’errore nel quale è incorso, affermando che il fallo da lui sanzionato con provvedimento disciplinare di espulsione a carico del calciatore n. 15 della A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO 1927, Nazari Denny, è stato in realtà commesso dal calciatore n.21, Di Renzo Alessandro, del medesimo sodalizio;

-rilevato che il direttore di gara, con proprio supplemento di referto inviato il 16 gennaio 2020, ha espressamente riconosciuto l’errore nel quale è incorso;

-considerato che nella fattispecie di cui è causa si è concretizzato un errore non valutabile con criteri esclusivamente tecnici e che ha inciso sul regolare svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 5, let. c) CGS.

Dispone:

-In accoglimento del reclamo, la ripetizione della gara oggetto;

-la trasmissione degli atti al DipartimentoInterregionale per quanto di competenza;

-di non addebitare il contributo di reclamo.

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