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Nardò, arriva la stangata dalla procura federale

Aggiornato il 21 Settembre 2026, 22:09

Nardò, arriva la stangata dalla procura federale
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COMUNICATO UFFICIALE N. 150/AA

− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle

indagini di cui al procedimento n. 1333 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Alessio ANTICO,

e della società AC NARDO’, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessio ANTICO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società

AC Nardò Srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di

Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma

5, delle N.O.I.F., per non aver corrisposto:

– al calciatore Giacomo Mengoli, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della

pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n.135 2025-

26 del 30.03.2026, comunicato alla società AC Nardò srl a mezzo pec del 02.04.2026;

– al calciatore Guido Davi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la

somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n.144 2025-26 del

31.03.2026, comunicato alla società AC Nardò srl a mezzo pec del 08.04.2026;

– al calciatore Camillo Francesco De Luca, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione

della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n.139

2025-26 del 07.04.2026, comunicato alla società AC Nardò srl a mezzo pec del 08.04.2026;

– al calciatore Luca Guadalupi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia,

la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n.300 2025-26 del

25.03.2026, comunicato alla società AC Nardò srl a mezzo pec del 26.03.2026;;

AC NARDO’, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia

Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di

incolpazione era tesserato il sig. Alessio Antico;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Alessio ANTICO,

 Società AC NARDO’, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessio Antico;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto

dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio ANTICO,

2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato s.s. 2026/2027 per la società AC

NARDO’;si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Fonte: Lnd.it

Stefano Russo
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