COMUNICATO UFFICIALE N. 150/AA
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 1333 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Alessio ANTICO,
e della società AC NARDO’, avente ad oggetto la seguente condotta:
Alessio ANTICO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società
AC Nardò Srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di
Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma
5, delle N.O.I.F., per non aver corrisposto:
– al calciatore Giacomo Mengoli, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della
pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n.135 2025-
26 del 30.03.2026, comunicato alla società AC Nardò srl a mezzo pec del 02.04.2026;
– al calciatore Guido Davi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la
somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n.144 2025-26 del
31.03.2026, comunicato alla società AC Nardò srl a mezzo pec del 08.04.2026;
– al calciatore Camillo Francesco De Luca, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione
della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n.139
2025-26 del 07.04.2026, comunicato alla società AC Nardò srl a mezzo pec del 08.04.2026;
– al calciatore Luca Guadalupi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia,
la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n.300 2025-26 del
25.03.2026, comunicato alla società AC Nardò srl a mezzo pec del 26.03.2026;;
AC NARDO’, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia
Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di
incolpazione era tesserato il sig. Alessio Antico;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Alessio ANTICO,
Società AC NARDO’, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessio Antico;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio ANTICO,
2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato s.s. 2026/2027 per la società AC
NARDO’;si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Fonte: Lnd.it
