Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Simone Morale, Avv. Massimo Romeo e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 21 Aprile 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
AMMENDA
Euro 1.300,00 SCAFATESE SSD SRL
Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (7 fumogeni e 3 petardi) all’interno del settore loro riservato.
(R CdC)
Euro 1.000,00 DERTHONA FBC 1908
Per avere, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto espressioni irriguardose nei confronti della
Terna arbitrale.
Euro 800,00 FIDELIS ANDRIA 2018 SRL
Per indebita presenza, nel corso del primo tempo, di due persone non identificate ma riconducibili alla società all’interno del terreno di gioco. Su richiamo del CdC, detti soggetti si allontanavo e si posizionavano nell’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, impartendo disposizione tecniche ai calciatori della società. (R CdC)
Euro 800,00 SAN GIULIANO CITY SSDARL
Per avere, al termine della gara, due persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società stazionato davanti la porta
dello spogliatoio arbitrale e profferito espressioni irriguardose all’indirizzo degli Ufficiali di gara. (R CdC)
Euro 700,00 SAVOIA 1908 F.C. SSDRL
Per avere, propri sostenitori, introdotto ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico (7 fumogeni). (R CdC)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
FRANCO DAMIANO (MONTESPACCATO S.R.L.)
Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CHIARIELLO STEFANO (AFRAGOLESE A.S.D.)
Per avere a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con uno sputo al petto.
BIAGETTI CHRISTIAN (FOLLONICA GAVORRANO SRL)
Per avere, a gioco in svolgimento, strattonato un calciatore avversario tentando altresì di colpirlo con uno schiaffo.
CONTI GIORDANO (IMPERIA CALCIO SRL)
Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno lontano dall’azione di gioco. (R A – R AA)
IEVOLELLA LORENZO (MARTINA CALCIO 1947)
Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario al petto facendolo cadere a terra.
PALETTA LEONARDO JOSE (ORVIETANA CALCIO S.R.L.)
Per avere, a gioco in svolgimento, strattonato un calciatore avversario tentando altresì di colpirlo con uno schiaffo.
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Fonte: Lnd.it
