Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Simone Morale, Avv. Massimo Romeo e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 14 aprile 2026, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
AMMENDA CON DIFFIDA
Euro 1.900,00 CITTÀ DI GELA
Per avere, nel corso del primo tempo, introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (1 fumogeno) nel settore loro riservato. Per avere, inoltre, propri tesserati al termine della gara, partecipato ad una mass confrontati on con i dirigenti e i calciatori della squadra avversaria, cui prendevano parte anche persone non identificate né autorizzate di entrambe le società. La condotta si protraeva per qualche minuto e si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine che consentiva alla Terna di raggiungere lo spogliatoio.
Euro 1.800,00 REGGINA 1914 SSD A R.L.
propri tesserati al termine della gara, partecipato ad una mass confrontation con i dirigenti e i calciatori della squadra avversaria, cui prendevano parte anche persone non identificate né autorizzate di entrambe le società. La condotta si protraeva per qualche minuto e si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine che consentiva alla Terna di raggiungere lo spogliatoio.
Euro 1.500,00 ENNA CALCIO S.C.S.D.
Per avere propri sostenitori, al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi, lanciato una bottiglietta d’acqua piena che cadeva a circa 3 metri dall’Arbitro. Nella circostanza, un soggetto non identificato ma chiaramente riconducibile alla Società, che si trovava sul terreno di gioco, colpiva la bottiglietta con un calcio in direzione del Direttore di gara. (R A – R CdC)
AMMENDA
Euro 3.000,00 NOCERINA CALCIO 1910
Per avere, propri sostenitori, introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (1 petardo e 4 fumogeni) nel settore loro riservato. Per avere, inoltre, attinto con 3 sputi la schiena di un A.A. e per avere provocato la rottura completa del vetro della finestra di uno dei bagni dell’impianto sportivo. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. Sanzione così determinata anche in
considerazione della diffida già comminata con CU 57 del 10/12/2025. (R CdC)
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Fonte: Lnd.it
