Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Simone Morale, Avv. Massimo Romeo e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 24 febbraio 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
PREANNUNCIO DI RECLAMO BARLETTA 1922 A R.L. – AFRAGOLESE A.S.D.
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa’ A.C. AFRAGOLESE A.S.D. ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
SOCIETA’
AMMENDA E DIFFIDA Euro 1.700, VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919
Per avere propri sostenitori nel corso del primo tempo, lanciato acqua all’indirizzo della panchina avversaria, attingendo l’allenatore in varie parti del corpo, nonché lanciato una bottiglietta d’acqua semipiena che colpiva il portiere avversario al braccio sinistro. ( R CdC )
AMMENDA Euro 2.000,00 MILAZZO SSD A R.L.
Per avere propri sostenitori posti all’esterno dell’impianto sportivo esploso materiale pirotecnico (1 petardo) nonché lanciato 4 pietre all’indirizzo della panchina avversaria di cui una sfiorava il Commissario di campo. Inoltre, al termine del primo tempo, propri dirigenti discutevano animatamente con un addetto alla sicurezza rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. ( R CdC )
Euro 1.500,00 REGGINA 1914 SSD A R.L.
Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (7 fumogeni) nel settore loro riservato, nonché lanciato sul terreno di gioco una bottiglietta d’acqua piena in direzione del portiere avversario.
Euro 1.500,00 SAVOIA 1908 F.C. SSDRL
Per avere propri sostenitori, al termine del primo tempo, lanciato 5 bottigliette di acqua semipiene in direzione dei calciatori avversari che si accingevano a rientrare negli spogliatoi.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE MALCORE GIANCARLO (BARLETTA 1922 A R.L.)
Per avere, durante il rientro negli spogliatoi, sferrato un calcio ad un avversario che cadeva rovinosamente da una scala, perdendo momentaneamente i sensi. Si rendeva necessario il trasporto in ambulanza nel più vicino ospedale. Sanzione così determinata anche in considerazione della gravità della condotta avvenuta fuori dal contesto di gara e con evidente esposizione a rischio per la incolumità fisica degli astanti.
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Fonte: Lnd.it
