Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Massimo Romeo e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 21 Ottobre 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportanoP
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
AMMENDA E DIFFIDA Euro 3.200,00 CITTÀ DI FASANO
Per avere, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco e spintonato nell’occasione in modo aggressivo i calciatori avversari, determinando un principio di rissa. Inoltre, per avere propri sostenitori lanciato all’indirizzo di un A.A. numerosi sputi (più di venti) e alcuni tappi di fumogeni (circa 7) che lo colpivano alla schiena, nonché bottigliette e bicchieri di carta.
AMMENDA Euro 2.500,00 NISSA F.C. S.R.L.
Per avere propri sostenitori, nel corso della gara, introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (2 bombe carta e 13 fumogeni) nel settore loro riservato. Al termine della gara, inoltre, alcune persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, accedevano all’interno del terreno di gioco da un cancello lasciato aperto. ( R CCdCC )
Euro 1.800,00 SAVOIA 1908 F.C. SSDRL
Per avere propri sostenitori, nel corso della gara, introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (5 bombe carta e 9 fumogeni) nel settore ad essi riservato. ( R CCdCC )
Euro 700,00 DERTHONA FBC 1908
Per indebita presenza, al termine della gara, all’interno del recinto di gioco, di persona non identificata né autorizzata, qualificatasi Presidente della società, che rivolgeva reiterate espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara. Nonostante gli inviti ad allontanarsi da parte del Direttore di gara, permaneva sul terreno di gioco.
Euro 500,00 MONASTIR 1983
Per inosservanza dell’obbligo di presenza del medico in panchina.
Euro 500,00 SAMBIASE 2023
Per avere un proprio sostenitore, al termine della gara, lanciato una bottiglietta di acqua semi piena sul terreno di gioco, nelle vicinanze della Terna Arbitrale.
Euro 500,00 TAU CALCIO ALTOPASCIO
Per avere alcune persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società di casa, stazionavano senza alcuna autorizzazione dal 25º minuto del primo tempo, sino al termine della gara, nelle zone antistanti gli spogliatoi.
Euro 300,00 NOCERINA CALCIO 1910
Per indebita presenza, al termine della gara, di persona non identificata né autorizzata ma chiaramente riconducibile alla società, nella circostanza discuteva con un componente della squadra avversaria, veniva accompagnato all’uscita grazie all’intervento dei dirigenti locali.
Euro 200,00 CASTELFIDARDO S.S.D. A RL
Per avere i propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (N. 2 fumogeni) che danneggiavano il manto sintetico. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati.
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Fonte: LND.IT
