COMUNICATO UFFICIALE N. 521/AA
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 678 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Fabrizio
CATENACCI, e della società OLTREPO F.B.C., avente ad oggetto la seguente condotta:
Fabrizio CATENACCI, Presidente e Legale Rappresentante pro tempore della Società A.S.D.
Oltrepo FBC,in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia
Sportiva nonché dell’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non aver pagato le somme dovute
al tecnico Mastrolonardo Agostino, così come riconosciute con Lodo emesso dal Collegio
Arbitrale AIAC/LND in data 26 novembre 2024, vertenza 2324. (N.67), comunicato alla Società
A.S.D. Oltrepo FBC con notifica perfezionatasi in data 27 novembre 2024, nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
OLTREPO F.B.C., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia
Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro
tempore Sig. Catenacci Fabrizio, così come descritta nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dai seguenti soggetti:
⋅ Sig. Fabrizio CATENACCI,
⋅ Società OLTREPO F.B.C., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabrizio
CATENACCI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
⋅ 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio CATENACCI,
⋅ € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare
nella s.s. 2025/2026 nel relativo campionato di competenza per la società OLTREPO F.B.C.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
