Attraverso il comunicato Ufficiale numero 466/AA la F.IG.C. ha stabilito tali sanzioni per due calciatori che nella passata stagione hanno militato in Serie D, in un filone che ha compreso anche altri calciatori riguardante il fenomeno del calcioscomesse:
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 524 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Ernesto ADDAZIO, Daniele ALTOBELLI, Guido DAVI’, Pietro MARTINO e Marco SAU avente ad oggetto la seguente condotta:
Daniele ALTOBELLI, attualmente tesserato per la società A.S.D. Terracina 1925 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell’articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato:
– n. 1 scommessa in data 7 maggio 2022 (quando era tesserato per la S.S. Juve Stabia), attraverso il conto giochi n. 79900169 da lui stesso aperto con il concessionario Reel Italy LTD, avente ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A);
– n. 104 scommesse dal 22 novembre 2022 al 7 maggio 2023 (quando era tesserato per la S.S. Juve Stabia), attraverso il conto giochi n. 4805051109395027 da lui stesso aperto con il concessionario Sisal Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro), nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA) e nell’ambito FIFA;
Guido DAVI’, attualmente tesserato per la società A.C. Nardò S.r.l., per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell’articolo 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato:
– n. 72 scommesse dal 6 agosto 2022 al 18 novembre 2023 (quando era tesserato per la U.S. Pistoiese 1921), attraverso il conto giochi n. 74201BH da lui stesso aperto con il concessionario William Hill Malta, aventi ad oggetto risultati relativi anche ad una gara [Caratese – Piacenza del 20 settembre 2023] della competizione (Serie D) in cui militava la sua squadra.
Daniele ALTOBELLI, Sanzione finale di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda e 10 (dieci) mesi di squalifica dei quali 5 (cinque) mesi verranno commutati nelle seguenti prescrizioni alternative: 1) partecipazione del Sig. Altobelli ad un piano terapeutico di almeno 5 (cinque) mesi. Il professionista sanitario autore del piano terapeutico e responsabile della sua attuazione invierà, con cadenza al massimo bimestrale, una relazione alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame, indicando i progressi raggiunti nella cura della patologia e se la collaborazione del Sig. Altobelli al piano sia ritenuta soddisfacente; 2) obbligo del Sig. Altobelli di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 10 (dieci), nel periodo complessivo di 5 (cinque) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero delle ludopatie. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla FIGC e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della FIGC. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell’obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte del Sig. Altobelli, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.,
Guido DAVI’, Sanzione finale di € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda e 10 (dieci) mesi di squalifica di cui: 5 (cinque) mesi commutabili in prescrizioni alternative: obbligo del Sig. Davi’ di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 18 (diciotto), nel periodo complessivo di 9 (nove) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla FIGC e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della FIGC. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell’obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte del Sig. Davi’, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.,
Clicca qui per leggere il comunicato ufficiale.
Fonte: FIGC