Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Massimo Romeo e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 12 maggio 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
AMMENDA E QUATTRO GARE A PORTE CHIUSE
Euro 5.000,00 SAVOIA 1908 F.C. SSDRL
Per avere propri sostenitori:
– introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico ( 12 fumogeni ) nel settore loro riservato;
– lanciato numerosi sputi all’indirizzo di un A.A. colpendolo, nel corso del primo tempo, ad una mano e, durante il secondo tempo alla testa, alle guance, alle braccia e alla schiena, per circa 15 volte;
– lanciato allo stesso Ufficiale di gara acqua e birra che lo attingevano alla testa e alla schiena per circa 10 volte;
– lanciato sul terreno di gioco 6 bottigliette d’acqua semipiene, di cui 4 all’indirizzo del Direttore di gara e 2 all’indirizzo del medico sociale e del massaggiatore ivi presenti per prestare le cure ad un calciatore avversario;
– rivolto reiterate grida, cori offensivi, irriguardosi e minacciosi all’indirizzo di un A.A. per ampia parte del secondo tempo;
– lanciato all’indirizzo del medesimo A.A. una bottiglietta vuota che lo colpiva alla testa e una bottiglietta di acqua piena che lo colpiva al polpaccio sinistro.
Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica reiterata di cui ai CU 44 e 128 e della pausa estiva con conseguente interruzione dell’attività agonistica. ( R AA – R CdC )
AMMENDA E UNA GARA A PORTE CHIUSE
Euro 3.000,00 REGGINA 1914 SSD A R.L.
Per avere propri sostenitori:
– introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico ( 22 fumogeni ) all’interno del settore loro riservato, provocando alcuni minuti di ritardo all’inizio della gara, per mancanza di visibilità;
– fatto indebito ingresso, al termine del primo tempo, all’interno dell’area degli spogliatoi, rendendo necessario l’intervento del Commissario di campo e di alcuni dirigenti della società;
– lanciato 3 bottigliette piene d’acqua sul terreno di gioco colpendo alcuni tesserati della società avversaria.
Infine, al termine della gara, veniva aperto il cancello centrale della tribuna ed alcuni sostenitori della società di casa entravano indebitamente sul terreno di gioco.
Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica reiterata di cui ai CU 78, 111 e 133 e dell’idoneità dei lanci ad arrecare danni all’incolumità fisica dei presenti. ( R CdC )
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Fonte: LND.IT