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Tutto Serie D > Blog > News > Paganese, altre due tegole da ex tesserati per la nuova società
NewsSerie D Girone H

Paganese, altre due tegole da ex tesserati per la nuova società

Stefano Russo
Last updated: 31/07/2024
By Stefano Russo
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8 Min Read
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“RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo DI SOMMA/PAGANESE CALCIO 1926 SSD

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 03.07.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore DI SOMMA VINCENZO ricevuto a mezzo pec il 05.06.2024;

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il suo legale di fiducia, nonché della mancata costituzione della Società sopra citata;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nell’udienza del 03.07.2024, tramite il proprio legale;

OSSERVA

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo di euro 10.000,00, con decorrenza dal 27.07.2022 al 30.06.2023. Il ricorrente esponeva di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali, ma riceveva dalla società la minor somma di euro 9.000,00, elamentava di essere creditore dalla PAGANESE CALCIO SSD ARL dell’importo complessivo di euro1.000,00.

Preliminarmente, va rivelato come sopra riportato, che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall’art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D, risultando ritualmente notificato il ricorso alla Società in data 05.06.2024 e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società PAGANESE CALCIO SSD ARL, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultanodocumentalmente provate per mezzo dell’accordo economico ritualmente depositato presso la L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la società PAGANESE CALCIO SSD ARL, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore del sig. DI SOMMA VINCENZO di euro 1.000,00 (MILLE) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. Ordina alla società PAGANESE CALCIO SSD ARL di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.”

RICORSO DEL CALCIATORE Alvaro IULIANO ONIGLIO/PAGANESE CALCIO 1926 SSD

La C.A.E. riunitasi in data 03.07.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore IULIANO ONIGLIO ALVARO, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 30.04.2024 alla società Paganese Calcio 1926 SRL e inviato a questa Commissione;

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

OSSERVA

quanto segue:

– per la stagione sportiva 2022/2023 il ricorrente è stato tesserato per la società Paganese Calcio 1926 SRL, militante nel campionato di serie D, con la quale afferma di aver sottoscritto un accordo economico, ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva il compenso globale annuo di euro 30.000,00, oltre ad euro 8.000,00 a titolo di rimborso forfettario delle spese per il vitto e l’alloggio, per tutta la durata dalla stagione sportiva, con decorrenza dal 04.08.2022;

– , come riportato nel reclamo del calciatore, all’insaputa di quest’ultimo, la società depositava presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. un diverso accordo economico che prevedeva un compenso globale lordo annuo di euro 20.000,00;

– per tutta la stagione sportiva 2022/2023 il calciatore ha correttamente svolto l’attività per la società;

– la società ha corrisposto al calciatore, con vari pagamenti in acconto e di importi diversi, la minor somma di euro 18.000,00;

– all’esito della prima udienza, tenutasi il 19.06.2024, questa Commissione disponeva un rinvio della trattazione, richiedendo nelle more di ricevere dall’ufficio LND copia dell’accordo economico depositato;

– l’accordo economico ricevuto dalla LND risulta essere di importo pari ad euro 20.000,00 a titolo di compenso globale annuo;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società nei termini previsti dall’art. 28 comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

della discrepanza tra i documenti (accordi economici) rilevata negli atti e anche in udienza dall’avv. Paolini, legale del calciatore, nonché rilevata dalla Commissione che ha visionato 3 documenti differenti;

della valenza dell’accordo depositato presso la LND, ricevuto dall’ufficio preposto a seguito di regolare richiesta di questa Commissione;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dal ricorrente nella minore e diversa somma di euro 2.000,00 (duemila/00), pari alla differenza tra l’importo percepito dal calciatore e l’importo previsto dall’accordo economico che risulta depositato e che codesta Commissione ha ricevuto dall’ufficio LND, e, per l’effetto, condanna la società Paganese Calcio 1926 SRL, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del signor IULIANO ONIGLIO ALVARO della somma di euro 2.000,00 (duemila/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Contestualmente, la Commissione Accordi Economici presso la LND trasmette gli atti alla F.I.G.C. Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza, relativamente alla discrepanza tra gli accordi economici depositati dalle parti e dall’ufficio competente presso la LND, relativi al rapporto tra il ricorrente e la società Paganese Calcio 1926 SRL.

 

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Stefano Russo 31 Luglio 2024 31 Luglio 2024
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